Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/63 D. REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - PASSAGGIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE - TUTELA DEL PAESAGGIO E ANTICHITA' E BELLE ARTI - MANCANZA DI NORME DI ATTUAZIONE - NECESSITA' - POTERI DELLA REGIONE - LIMITI. (COST., DISP. TRANS. VIII; STATUTO VALLE D'AOSTA, ART. 51; LEGGE VALDOSTANA 4 OTTOBRE 1962).
SENT. 76/63 D. REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - PASSAGGIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE - TUTELA DEL PAESAGGIO E ANTICHITA' E BELLE ARTI - MANCANZA DI NORME DI ATTUAZIONE - NECESSITA' - POTERI DELLA REGIONE - LIMITI. (COST., DISP. TRANS. VIII; STATUTO VALLE D'AOSTA, ART. 51; LEGGE VALDOSTANA 4 OTTOBRE 1962).
Testo
Il silenzio dello Statuto della Valle d'Aosta circa la emanazione di norme di attuazione statali per il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, non significa che si sia voluto adottare per la Valle un sistema diverso da quello generale, valevole per tutte le altre Regioni, ma e' da interpretarsi nel senso che una espressa menzione non era necessaria, dal momento che la necessita' di norme di attuazione era gia' stata fissata dalla Costituzione (dist. trans. VIII) con una disposizione generale valevole per tutte le Regioni (Cfr. sent. 22/61; 14, 67 e 83/62). Pertanto, la legge valdostana 4 ottobre 1962, in materia di tutela del paesaggio, antichita', monumenti e belle arti, mentre non e' in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui trasferisce agli organi regionali le funzioni delle Sovraintendenze, perche' queste funzioni erano gia' state trasferite alla Regione con il D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con la disposizione transitoria VIII della Costituzione, nella parte in cui trasferisce alla Regione le funzioni che, in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1947 (artt. 4 e 5) spettano al Ministero della Pubblica Istruzione o ad altri organi del Governo della Repubblica diversi dalle Sovraintendenze alle antichita' e belle arti.
Il silenzio dello Statuto della Valle d'Aosta circa la emanazione di norme di attuazione statali per il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, non significa che si sia voluto adottare per la Valle un sistema diverso da quello generale, valevole per tutte le altre Regioni, ma e' da interpretarsi nel senso che una espressa menzione non era necessaria, dal momento che la necessita' di norme di attuazione era gia' stata fissata dalla Costituzione (dist. trans. VIII) con una disposizione generale valevole per tutte le Regioni (Cfr. sent. 22/61; 14, 67 e 83/62). Pertanto, la legge valdostana 4 ottobre 1962, in materia di tutela del paesaggio, antichita', monumenti e belle arti, mentre non e' in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui trasferisce agli organi regionali le funzioni delle Sovraintendenze, perche' queste funzioni erano gia' state trasferite alla Regione con il D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, e' costituzionalmente illegittima, perche' in contrasto con la disposizione transitoria VIII della Costituzione, nella parte in cui trasferisce alla Regione le funzioni che, in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1947 (artt. 4 e 5) spettano al Ministero della Pubblica Istruzione o ad altri organi del Governo della Repubblica diversi dalle Sovraintendenze alle antichita' e belle arti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 0
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte