Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1826  1827  1828  1829  1831


Titolo
SENT. 76/63 E. REGIONI - PASSAGGIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO ALLE REGIONI - POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI - LIMITI. (COST., VIII DISP. TRANS.).

Testo
Ferma restando la necessita' di norme statali di attuazione per il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione, le Regioni possono emanare leggi in materia di propria competenza anche prima del passaggio dei servizi, purche' , pero', non siano modificate le attribuzioni degli organi statali. Cfr.: sent. 2/60 e 13/62

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte