Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/63 F. REGIONI - PASSAGGIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLE REGIONI - NECESSITA' DI NORME DI ATTUAZIONE. (COST., DISP. TRANS. VIII).
SENT. 76/63 F. REGIONI - PASSAGGIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLE REGIONI - NECESSITA' DI NORME DI ATTUAZIONE. (COST., DISP. TRANS. VIII).
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore costituente, con esplicite norme contenute negli Statuti speciali delle Regioni (escluso quello valdostano) del 1948 e nello statuto del Friuli-Venezia Giulia (art. 65), ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte delle Regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, non puo' aver luogo se le relative modalita' non sono dettate con norme legislative statali. Tale necessita' e' confermata dalla disposizione VIII della Costituzione, la quale contiene in proposito un principio generale ed inderogabile (e, pertanto, applicabile anche alla Valle d'Aosta), che afferma la necessita' di attuazione coordinata dell'autonomia e del decentramento nel campo dell'organizzazione amministrativa dello Stato e delle Regioni. Cfr.: sent. 22/61; 14, 67 e 83/62.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore costituente, con esplicite norme contenute negli Statuti speciali delle Regioni (escluso quello valdostano) del 1948 e nello statuto del Friuli-Venezia Giulia (art. 65), ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte delle Regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, non puo' aver luogo se le relative modalita' non sono dettate con norme legislative statali. Tale necessita' e' confermata dalla disposizione VIII della Costituzione, la quale contiene in proposito un principio generale ed inderogabile (e, pertanto, applicabile anche alla Valle d'Aosta), che afferma la necessita' di attuazione coordinata dell'autonomia e del decentramento nel campo dell'organizzazione amministrativa dello Stato e delle Regioni. Cfr.: sent. 22/61; 14, 67 e 83/62.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte