Sentenza 77/1963 (ECLI:IT:COST:1963:77)
Massima numero 1832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - FATTISPECIE.
SENT. 77/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - FATTISPECIE.
Testo
Il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di una norma rispetto alla controversia principale compete al giudice investito della controversia stessa. Tale giudizio deve ovviamente basarsi su adeguati motivi risultanti dal testo dell'ordinanza; ma costituisce gia' una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua legittimita' costituzionale.
Il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di una norma rispetto alla controversia principale compete al giudice investito della controversia stessa. Tale giudizio deve ovviamente basarsi su adeguati motivi risultanti dal testo dell'ordinanza; ma costituisce gia' una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte