Sentenza 77/1963 (ECLI:IT:COST:1963:77)
Massima numero 1833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1832  1834


Titolo
SENT. 77/63 B. LEGGE ABROGATA - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione", (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente della avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. V. Sent. 4/59 E

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte