Sentenza 77/1963 (ECLI:IT:COST:1963:77)
Massima numero 1833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/63 B. LEGGE ABROGATA - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 77/63 B. LEGGE ABROGATA - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione", (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente della avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. V. Sent. 4/59 E
Il sindacato della Corte costituzionale puo' e deve essere esercitato tutte le volte che di "efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione", (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente della avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo. V. Sent. 4/59 E
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte