Sentenza 78/1963 (ECLI:IT:COST:1963:78)
Massima numero 1836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/63 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - CONTRIBUTI FIGURATIVI - NATURA E SCOPI. (D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 56; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 4).
SENT. 78/63 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - CONTRIBUTI FIGURATIVI - NATURA E SCOPI. (D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 56; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 4).
Testo
I contributi figurativi di cui agli artt. 56 d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 legge 4 aprile 1952, n. 218, operano una "fictio iuris" per cui vengono computati ai fini assicurativi contro l'invalidita' e la vecchiaia determinati periodi durante i quali, a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione e comunque non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, siano venute meno le possibilita' di versare i contributi. E cio' allo scopo di impedire che per la sospensione della corresponsione effettiva delle prestazioni assicurative restino frustati gli obiettivi economico-sociali cui tende tutto il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro l'invalidita' e vecchiaia. Pertanto, la concessione dei contributi figurativi non ha ragione di permanere qualora i soggetti che dovrebbero beneficiarne si trovino ad avere gia' assicurato un trattamento previdenziale che li pone al coperto dalle conseguenze della diminuita o cessata capacita' di guadagno, garantendo un minimo vitale.
I contributi figurativi di cui agli artt. 56 d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 legge 4 aprile 1952, n. 218, operano una "fictio iuris" per cui vengono computati ai fini assicurativi contro l'invalidita' e la vecchiaia determinati periodi durante i quali, a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione e comunque non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, siano venute meno le possibilita' di versare i contributi. E cio' allo scopo di impedire che per la sospensione della corresponsione effettiva delle prestazioni assicurative restino frustati gli obiettivi economico-sociali cui tende tutto il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro l'invalidita' e vecchiaia. Pertanto, la concessione dei contributi figurativi non ha ragione di permanere qualora i soggetti che dovrebbero beneficiarne si trovino ad avere gia' assicurato un trattamento previdenziale che li pone al coperto dalle conseguenze della diminuita o cessata capacita' di guadagno, garantendo un minimo vitale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte