Sentenza 78/1963 (ECLI:IT:COST:1963:78)
Massima numero 1837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1835  1836


Titolo
SENT. 78/63 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' E VECCHIAIA - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - ESCLUSIONE DEL GODIMENTO DISPOSTA DALL'ART. 10 PRIMO COMMA DEL DECRETO DELEGATO 26 APRILE 1957, N. 818 - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST. - ESCLUSIONE. (LEGGE 4 APRILE 1952 N. 218, ART. 37).

Testo
L'art. 10, primo comma, del D.L. delegato 26 aprile 1957, n. 818, secondo cui e' escluso il godimento della contribuzione figurativa per i periodi di cui all'art. 56, lett. a), nn. 1 e 2 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1877, ed all'art. 4, commi 1x e 4x, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nell'eventualita' che durante i periodi stessi continui a sussistere l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia o dell'iscrizione nelle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria suddetta, rappresenta l'espressione legislativa di un criterio derivante dai principi che dominano l'intera materia, secondo cui la contribuzione figurativa e' prevista in via sussidiaria di quella effettiva. Pertanto, data la duplice direzione della formula della delegazione di cui all'art. 37 della legge n. 218 del 1952, secondo cui le norme del decreto dovevano essere conformi ai principi posti con le numerose norme sulle assicurazioni sociali contenute nella legge delega e dovevano altresi' risultare informate ad un coordinamento fra le norme vigenti sulle assicurazioni sociali e quelle della legge delega stessa, non si puo' imputare al legislatore delegato di avere posto, in sede di coordinamento, la citata esclusione sancita dall'art. 10 primo comma del decreto 26 aprile 1957, n. 818. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il ripetuto art. 10, primo comma del decreto n. 818 del 1957 in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte