Sentenza 79/1963 (ECLI:IT:COST:1963:79)
Massima numero 1838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 79/63. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI - VENDITA O COMMERCIO DI SOSTANZE O PRODOTTI NON CORRISPONDENTI ALLE DICHIARAZIONI O INDICAZIONI PRESCRITTE - RESPONSABILITA' PENALE COLPOSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA; R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 49).

Testo
Il principio della responsabilita' penale sancito dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione deve intendersi nel senso che ciascuno risponde penalmente per fatto proprio e non per fatto altrui. Esso pertanto non riguarda le disposizioni in cui sia prevista una responsabilita' oggettiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte