Sentenza 80/1963 (ECLI:IT:COST:1963:80)
Massima numero 1840
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 80/63 B. ENTI LOCALI - IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA AD UN TEMPO DEI COMUNI, DELLE REGIONI E DELLO STATO. REGIONE SICILIANA - IMPOSIZIONE TRIBUTARIA DEI COMUNI - MANIFESTAZIONE DELLA LORO AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - LIMITI - CONTROLLO, OLTRE CHE DI LEGITTIMITA' ANCHE DI MERITO - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO - SOSTITUZIONE DI QUESTE ALLA G.P.A. ANCHE NELL'ESERCIZIO DI ALTRI POTERI IN MATERIA TRIBUTARIA - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FINANZA LOCALE - ATTRIBUZIONE AD ESSA DEL POTERE CONSULTIVO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DI ESENZIONI NELL'IMPOSTA DI FAMIGLIA IN SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ASSERITO ESERCIZIO DECENTRATO DI COMPETENZA STATALE - ESCLUSIONE. (STATUTO SICILIANO, ARTT. 15, SECONDO COMMA E 36; D.L. PRES. REG. SIC. 29 OTTOBRE 1955, N. 6, ART. 3; T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 10).
SENT. 80/63 B. ENTI LOCALI - IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA AD UN TEMPO DEI COMUNI, DELLE REGIONI E DELLO STATO. REGIONE SICILIANA - IMPOSIZIONE TRIBUTARIA DEI COMUNI - MANIFESTAZIONE DELLA LORO AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - LIMITI - CONTROLLO, OLTRE CHE DI LEGITTIMITA' ANCHE DI MERITO - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO - SOSTITUZIONE DI QUESTE ALLA G.P.A. ANCHE NELL'ESERCIZIO DI ALTRI POTERI IN MATERIA TRIBUTARIA - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FINANZA LOCALE - ATTRIBUZIONE AD ESSA DEL POTERE CONSULTIVO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DI ESENZIONI NELL'IMPOSTA DI FAMIGLIA IN SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ASSERITO ESERCIZIO DECENTRATO DI COMPETENZA STATALE - ESCLUSIONE. (STATUTO SICILIANO, ARTT. 15, SECONDO COMMA E 36; D.L. PRES. REG. SIC. 29 OTTOBRE 1955, N. 6, ART. 3; T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 10).
Testo
La materia tributaria locale rientra nella competenza ad un tempo dei comuni, della Regione e dello Stato. Il potere di imposizione dei comuni e' espressione della loro stessa autonomia amministrativa e finanziaria, riconosciuta dall'art. 15, secondo comma, dello Statuto siciliano, e riposa sull'art. 3, D.L. Pres. Reg. Sic., n. 6 del 1955, in tutto analogo all'art. 93 della legge comunale e provinciale e all'art. 10 T.U. sulla finanza locale. Ma l'autonomia comunale, benche' sia la "piu' ampia" in virtu' del citato art. 15 St. sic., non esclude, anzi ammette, oltreche' un controllo di legittimita', anche un c.d. controllo di merito esercitato, ora, da organi che vivono nell'ordinamento regionale: cioe' da commissioni provinciali di controllo, che nella Regione siciliana sostituiscono, come vuole il citato art. 15 St. sic., le G.P.A. anche in quegli speciali poteri consultivi, di controllo e di amministrazione attiva, che in materia tributaria erano ad esse attribuiti ai sensi degli artt. 21, 106, 111, 118 etc. T.U. sulla finanza locale i poteri nei quali e' compreso quello di determinare le aliquote e i redditi esenti dalla imposta di famiglia. L'art. 8 delle norme di attuazione, che ha attribuito tali poteri alla Regione, attua pertanto principi contenuti negli artt. 15, terzo comma, e 36 dello Statuto, in quanto da' ad organi dell'ordinamento regionale poteri di amministrazione in materia di interesse regionale. Nell'orbita di questo interesse e della relativa potesta' la Regione puo' dare direttive ai comuni, senza percio' compromettere la loro autonomia (art. 116 D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955); ma occorre che tali direttive non colpiscano la sfera di competenza dello Stato. Infatti, la materia della finanza locale non e' estranea alle dirette esigenze dello Stato, cosicche' la potesta' legislativa ed amministrativa della Regione si trova necessariamente a concorrere con la potesta' legislativa e amministrativa dello Stato, della cui legislazione devono essere osservati e rispettati i principi generali per le singole materie. In virtu' di tali principi che riposano nel T.U. per la finanza locale e nella legge comunale e provinciale, in materia di imposte comunali spettano ai Ministri speciali poteri di omologazione e approvazione che non sono stati mai trasferiti alla Regione siciliana; tanto e' vero che non ne fanno cenno ne' le norme di attuazione ne' il D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955.
La materia tributaria locale rientra nella competenza ad un tempo dei comuni, della Regione e dello Stato. Il potere di imposizione dei comuni e' espressione della loro stessa autonomia amministrativa e finanziaria, riconosciuta dall'art. 15, secondo comma, dello Statuto siciliano, e riposa sull'art. 3, D.L. Pres. Reg. Sic., n. 6 del 1955, in tutto analogo all'art. 93 della legge comunale e provinciale e all'art. 10 T.U. sulla finanza locale. Ma l'autonomia comunale, benche' sia la "piu' ampia" in virtu' del citato art. 15 St. sic., non esclude, anzi ammette, oltreche' un controllo di legittimita', anche un c.d. controllo di merito esercitato, ora, da organi che vivono nell'ordinamento regionale: cioe' da commissioni provinciali di controllo, che nella Regione siciliana sostituiscono, come vuole il citato art. 15 St. sic., le G.P.A. anche in quegli speciali poteri consultivi, di controllo e di amministrazione attiva, che in materia tributaria erano ad esse attribuiti ai sensi degli artt. 21, 106, 111, 118 etc. T.U. sulla finanza locale i poteri nei quali e' compreso quello di determinare le aliquote e i redditi esenti dalla imposta di famiglia. L'art. 8 delle norme di attuazione, che ha attribuito tali poteri alla Regione, attua pertanto principi contenuti negli artt. 15, terzo comma, e 36 dello Statuto, in quanto da' ad organi dell'ordinamento regionale poteri di amministrazione in materia di interesse regionale. Nell'orbita di questo interesse e della relativa potesta' la Regione puo' dare direttive ai comuni, senza percio' compromettere la loro autonomia (art. 116 D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955); ma occorre che tali direttive non colpiscano la sfera di competenza dello Stato. Infatti, la materia della finanza locale non e' estranea alle dirette esigenze dello Stato, cosicche' la potesta' legislativa ed amministrativa della Regione si trova necessariamente a concorrere con la potesta' legislativa e amministrativa dello Stato, della cui legislazione devono essere osservati e rispettati i principi generali per le singole materie. In virtu' di tali principi che riposano nel T.U. per la finanza locale e nella legge comunale e provinciale, in materia di imposte comunali spettano ai Ministri speciali poteri di omologazione e approvazione che non sono stati mai trasferiti alla Regione siciliana; tanto e' vero che non ne fanno cenno ne' le norme di attuazione ne' il D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte