Sentenza 80/1963 (ECLI:IT:COST:1963:80)
Massima numero 1841
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 80/63 C. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - TRIBUTI LOCALI - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 5/4812 DEL 26 LUGLIO 1962 - APPROVAZIONE, SU PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE, DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P.A. DI SIRACUSA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI FAMIGLIA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA - POTERE CONSULTIVO E POTERE DELIBERATIVO IN MATERIA - AVVENUTO TRASFERIMENTO AD ORGANI REGIONALI, SALVO IL POTERE DI APPROVAZIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO. (D.P.R. 19 LUGLIO 1956, N. 977, ART. 8).
SENT. 80/63 C. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - TRIBUTI LOCALI - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 5/4812 DEL 26 LUGLIO 1962 - APPROVAZIONE, SU PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE, DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P.A. DI SIRACUSA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI FAMIGLIA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA - POTERE CONSULTIVO E POTERE DELIBERATIVO IN MATERIA - AVVENUTO TRASFERIMENTO AD ORGANI REGIONALI, SALVO IL POTERE DI APPROVAZIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO. (D.P.R. 19 LUGLIO 1956, N. 977, ART. 8).
Testo
La potesta' di approvare le deliberazioni relative alle aliquote e ai redditi esenti dalla imposta di famiglia appartiene tuttora al Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno (art. 118 T.U. finanza locale). Sotto questo aspetto il decreto impugnato non merita censura; ma esso e' stato emanato su parere della Commissione centrale per la finanza locale e su precedente deliberazione di una G.P.A., mentre si sarebbe dovuta sentire la Commissione regionale per la finanza locale su precedente deliberazione della Commissione provinciale di controllo: percio' il decreto ministeriale ha invaso la competenza di organi regionali e deve essere annullato.
La potesta' di approvare le deliberazioni relative alle aliquote e ai redditi esenti dalla imposta di famiglia appartiene tuttora al Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno (art. 118 T.U. finanza locale). Sotto questo aspetto il decreto impugnato non merita censura; ma esso e' stato emanato su parere della Commissione centrale per la finanza locale e su precedente deliberazione di una G.P.A., mentre si sarebbe dovuta sentire la Commissione regionale per la finanza locale su precedente deliberazione della Commissione provinciale di controllo: percio' il decreto ministeriale ha invaso la competenza di organi regionali e deve essere annullato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 15
legge costituzionale
art. 16
legge costituzionale
art. 20
Altri parametri e norme interposte