Sentenza 81/1963 (ECLI:IT:COST:1963:81)
Massima numero 1843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/63 B. SERVIZIO RADIO - SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - RAPPORTI CON GLI UTENTI PRIVATI - SITUAZIONE GIURIDICA RISPETTIVA - DIVERSITA'. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE. SERVIZIO RADIO - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ARTT. 1, 2 E 19: SANZIONI PENALI A CARICO DEGLI UTENTI INADEMPIENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 81/63 B. SERVIZIO RADIO - SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - RAPPORTI CON GLI UTENTI PRIVATI - SITUAZIONE GIURIDICA RISPETTIVA - DIVERSITA'. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE. SERVIZIO RADIO - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ARTT. 1, 2 E 19: SANZIONI PENALI A CARICO DEGLI UTENTI INADEMPIENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
La posizione giuridica della R.A.I. e degli utenti del servizio radio si presentano in modo diverso, giacche' si tratta di un rapporto in cui domina l'elemento giuspubblicistico che attribuisce alla R.A.I. una situazione giuridica, quale concessionaria di un servizio di interesse pubblico, diversa da quella degli altri soggetti del rapporto, privati utenti del servizio stesso. Pertanto, poiche' il principio di eguaglianza va interpretato nel senso che dev'essere garantita parita' di trattamento a parita' di situazioni, e il giudizio sulla parita' o meno delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 che stabiliscono sanzioni penali a carico degli utenti morosi, sollevata in relazione allo art. 3 della Costituzione.
La posizione giuridica della R.A.I. e degli utenti del servizio radio si presentano in modo diverso, giacche' si tratta di un rapporto in cui domina l'elemento giuspubblicistico che attribuisce alla R.A.I. una situazione giuridica, quale concessionaria di un servizio di interesse pubblico, diversa da quella degli altri soggetti del rapporto, privati utenti del servizio stesso. Pertanto, poiche' il principio di eguaglianza va interpretato nel senso che dev'essere garantita parita' di trattamento a parita' di situazioni, e il giudizio sulla parita' o meno delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 che stabiliscono sanzioni penali a carico degli utenti morosi, sollevata in relazione allo art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte