Sentenza 82/1963 (ECLI:IT:COST:1963:82)
Massima numero 1845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/63. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - COSIDETTA TASSA DI TITOLO - MANCATO PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' O IMPROCEDIBILITA' DELLA IMPUGNAZIONE - NON E' EFFETTO DELL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA (R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 72; COST., ARTT. 3, 24 E 113).

Testo
L'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'impugnazione, nel caso in cui non siasi provveduto a pagare, oltre alla tassa di registro cui e' soggetta la sentenza impugnata, anche l'imposta di registro sul titolo posto a base della sentenza stessa e formante oggetto della contestazione (c. d. "tassa di titolo"), non sono da considerare effetti dell'art. 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, poiche' tale articolo si limita a disporre la menzionata "tassa di titolo", senza stabilire le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria. E' pertanto da dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale del cit. art. 72 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sotto il profilo che esso, condizionando l'azione giudiziaria, concreti un vero e proprio "solve et repete".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte