Ordinanza 23/2020 (ECLI:IT:COST:2020:23)
Massima numero 41763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  41764


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale - Presidente della Giunta regionale - Accettazione della rinuncia al ricorso statale - Necessità di previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta, essendo tale requisito previsto dall'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale.

Il principio generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità. (Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016 e ordinanza n. 78 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art.