Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale - Presidente della Giunta regionale - Accettazione della rinuncia al ricorso statale - Necessità di previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta, essendo tale requisito previsto dall'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale.
Il principio generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità. (Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016 e ordinanza n. 78 del 2017).