Sentenza 84/1963 (ECLI:IT:COST:1963:84)
Massima numero 1847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 84/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA E SUPERSTITI - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 17: LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CONTRIBUTI COMPUTABILI IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI GIORNALIERI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37; R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 9, ULTIMO COMMA).
SENT. 84/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA E SUPERSTITI - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 17: LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CONTRIBUTI COMPUTABILI IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI GIORNALIERI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37; R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 9, ULTIMO COMMA).
Testo
La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un limite al numero dei contributi computabili per ciascun anno agrario in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia o per i superstiti. Questo limite ai diritti dei lavoratori non trova riscontro in alcuna disposizione di legge, ed e' anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conferimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940 n. 1949. La norma del citato art. 17, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerato norma di attuazione o di coordinamento. Onde, eccedendo i limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione a detto articolo 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato dall'art. 2 della ripetuta legge - ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un limite al numero dei contributi computabili per ciascun anno agrario in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia o per i superstiti. Questo limite ai diritti dei lavoratori non trova riscontro in alcuna disposizione di legge, ed e' anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conferimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940 n. 1949. La norma del citato art. 17, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerato norma di attuazione o di coordinamento. Onde, eccedendo i limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione a detto articolo 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 - modificato dall'art. 2 della ripetuta legge - ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte