Sentenza 85/1963 (ECLI:IT:COST:1963:85)
Massima numero 1848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1849  1850  1851  1852


Titolo
SENT. 85/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DAVANTI ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 8 E 21, PRIMO COMMA).

Testo
L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 8 Cost., poiche' non viola la eguale liberta' delle confessioni religiose davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne' interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti tra queste confessioni e lo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 8

Altri parametri e norme interposte