Sentenza 85/1963 (ECLI:IT:COST:1963:85)
Massima numero 1849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1848  1850  1851  1852


Titolo
SENT. 85/63 B. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 8 E 21, PRIMO COMMA).

Testo
L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo-sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen.- di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 21 Cost., poiche' non ferisce il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura di quello previsto dalla norma denunciata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte