Sentenza 85/1963 (ECLI:IT:COST:1963:85)
Massima numero 1851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/63 D. LIBERTA' RELIGIOSA - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON IMPONE UN ATTO DI CULTO - SUO CARATTERE E CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 85/63 D. LIBERTA' RELIGIOSA - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON IMPONE UN ATTO DI CULTO - SUO CARATTERE E CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 251 Cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 19 Cost. perche' non ferisce la liberta' religiosa da tale articolo garantita, sia che questa si intenda come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, sia che la si consideri come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di una determinata confessione. La formula contenuta nell'art. 251 cod. proc. civ., infatti, ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi che non possono essere ascritti ad una particolare "denominazione" o "confessione", sicche' non interviene nell'ordine proprio delle religioni professate, ma resta nell'"ordine" statale, indipendente e sovrano.
L'art. 251 Cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 19 Cost. perche' non ferisce la liberta' religiosa da tale articolo garantita, sia che questa si intenda come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, sia che la si consideri come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di una determinata confessione. La formula contenuta nell'art. 251 cod. proc. civ., infatti, ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi che non possono essere ascritti ad una particolare "denominazione" o "confessione", sicche' non interviene nell'ordine proprio delle religioni professate, ma resta nell'"ordine" statale, indipendente e sovrano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte