Sentenza 85/1963 (ECLI:IT:COST:1963:85)
Massima numero 1852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/63 E. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - POSSIBILITA' PER LO STATO DI IMPORRE SENZA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA OBBLIGHI CUI I DESTINATARI NON POSSONO SOTTRARSI ASSUMENDO CHE SONO VIETATI DALLA LORO FEDE RELIGIOSA - OBBLIGO DEL GIURAMENTO - SUO FONDAMENTO NELL'ART. 54, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 85/63 E. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - POSSIBILITA' PER LO STATO DI IMPORRE SENZA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA OBBLIGHI CUI I DESTINATARI NON POSSONO SOTTRARSI ASSUMENDO CHE SONO VIETATI DALLA LORO FEDE RELIGIOSA - OBBLIGO DEL GIURAMENTO - SUO FONDAMENTO NELL'ART. 54, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La liberta' religiosa, quale e' stata definita dalla costituzione, non puo' essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la detta liberta', si assumano vietati dalla fede religiosa nei destinatari della norma. Cio' vale tanto piu' quando, come avviene nel caso dell'obbligo di prestare giuramento imposto dall'art. 251 cod. proc. civ. ai testimoni, trattasi di obbligo che ha la sua ultima fonte in un precetto costituzionale, qual'e' quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 cost., che stabilisce: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge".
La liberta' religiosa, quale e' stata definita dalla costituzione, non puo' essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la detta liberta', si assumano vietati dalla fede religiosa nei destinatari della norma. Cio' vale tanto piu' quando, come avviene nel caso dell'obbligo di prestare giuramento imposto dall'art. 251 cod. proc. civ. ai testimoni, trattasi di obbligo che ha la sua ultima fonte in un precetto costituzionale, qual'e' quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 cost., che stabilisce: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 54
Altri parametri e norme interposte