Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - AMPIA MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 87/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - AMPIA MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Deve intendersi ritualmente proposta la questione di legittimita' costituzionale che, con ampia motivazione nell'ordinanza di rimessione, sia stata ritenuta rilevante dal giudice di merito, non valendo in contrario la circostanza che il pubblico ministero presso tale giudice abbia sostenuto in via principale, nelle sue conclusioni, la tesi dell'irrilevanza.
Deve intendersi ritualmente proposta la questione di legittimita' costituzionale che, con ampia motivazione nell'ordinanza di rimessione, sia stata ritenuta rilevante dal giudice di merito, non valendo in contrario la circostanza che il pubblico ministero presso tale giudice abbia sostenuto in via principale, nelle sue conclusioni, la tesi dell'irrilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte