Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Retribuzione del personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale - Ricorsi del Governo - Successive rinunce in mancanza di costituzione della resistente nel primo giudizio e con accettazione della Regione costituita negli altri - Estinzione dei processi.
Sono dichiarati estinti - per rinunce ai ricorsi in mancanza di costituzione della Regione resistente nel primo giudizio e con accettazione della Regione costituita negli altri - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 3 del 2018, degli artt. 1 e 2, nonché dell'intero testo, della legge reg. Basilicata n. 10 del 2018 e dell'art. 15 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2018, modificativo dell'art. 1 della citata legge reg. n. 10 del 2018, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 8, comma l, prima parte, del d.lgs. n. 502 del 1992. (Nella specie, le rinunce sono motivate da sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo in mancanza della costituzione in giudizio della Regione resistente. (Precedenti citati: ordinanze n. 243 del 2019 e n. 4 del 2019).