Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1855  1856  1858  1859  1860  1861  1862


Titolo
SENT. 87/63 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INESATTA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - IRRILEVANZA - INDIVIDUABILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA - AMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Se la Corte puo' individuare la questione di costituzionalita' che le e' stata sottoposta e precedere nel giudizio, e' irrilevante che nell'ordinanza di rimessione siano state erroneamente indicate le norme costituzionali che si assumono violate. (Nella specie, era stata sollevata questione di legittimita' della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, facendo erroneamente richiamo all'art. 117 cost., che definisce l'oggetto e i limiti del potere legislativo delle regioni di diritto comune, ed all'art. 134 cost., il quale specifica le competenze della Corte costituzionale; ma poiche' erano stati esplicitamente richiamati anche gli artt. 11 n. 8 e 4 dello statuto regionale, i quali concernono la materia degli usi civici, materia in cui disponeva la legge denunciata, la Corte ha ritenuto che i vizi di quest'ultima fossero configurati come violazione dei limiti segnati alla competenza legislativa provinciale in materia di usi civici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte