Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/63 D. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - LIMITI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ARTT. 1 E 2: QUALIFICAZIONE DI INTERESSE, VICINIE ETC., QUALI "COMUNITA' PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO VALLE D'AOSTA ART. 2, LETT. O; STATUTO SICILIANO, ART. 14, LETT. C; STATUTO SARDO, ART. 3, LETT. M).
SENT. 87/63 D. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - LIMITI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ARTT. 1 E 2: QUALIFICAZIONE DI INTERESSE, VICINIE ETC., QUALI "COMUNITA' PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO VALLE D'AOSTA ART. 2, LETT. O; STATUTO SICILIANO, ART. 14, LETT. C; STATUTO SARDO, ART. 3, LETT. M).
Testo
Secondo l'art. 11 n. 8 dello statuto speciale per la regione T.A.A., la provincia di Bolzano gode in materia di usi civici di una potesta' legislativa "primaria", vale a dire che trova i suoi limiti soltanto nella costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, nonche' nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Tali limiti non sono stati travalicati dalle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e le altre comunita' e associazioni agrarie comunque denunciate e costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per quanto non e' stabilito dalla predetta legge provinciale, alle norme del cod. civile, e sottopongono alla sola disciplina di questo le comunioni che si siano formate dopo "l'impianto" del libro fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano piu' di cinque membri.
Secondo l'art. 11 n. 8 dello statuto speciale per la regione T.A.A., la provincia di Bolzano gode in materia di usi civici di una potesta' legislativa "primaria", vale a dire che trova i suoi limiti soltanto nella costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, nonche' nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Tali limiti non sono stati travalicati dalle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e le altre comunita' e associazioni agrarie comunque denunciate e costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per quanto non e' stabilito dalla predetta legge provinciale, alle norme del cod. civile, e sottopongono alla sola disciplina di questo le comunioni che si siano formate dopo "l'impianto" del libro fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano piu' di cinque membri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 11
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte