Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1855  1856  1857  1858  1860  1861  1862


Titolo
SENT. 87/63 E. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ARTT. 1 E 2 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non ha senso, sul piano della legittimita' costituzionale, configurare un contrasto fra una legge regionale o provinciale emanata in materia di competenza primaria della regione o della provincia, ed una legge ordinaria, la quale non contenga norme che siano espressione di principi dello ordinamento giuridico dello Stato. Pertanto non vale rilevare che la legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, recante norme sul "riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunita' agrarie etc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni", deroghi parzialmente alla legge statale 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, la quale ricondusse ad una artificiosa uniformita' principalmente fondata sulle tradizioni e la legislazione delle provincie meridionali, una materia come quella degli usi civici che ha avuto origini e svolgimenti differenti da luogo a luogo, tanto piu' che a quella artificiosa uniformita' lo stesso legislatore costituente ha voluto rimediare disponendo che non soltanto nel Trentino-Alto Adige, ma anche nella Valle d'Aosta, nella Sardegna e nella Sicilia, la materia degli usi civici fosse regolata dal legislatore regionale e in difformita' dalle leggi statali specialmente nelle regioni alpine, dove si sono conservate tenaci tradizioni e consuetudini.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 11

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte