Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/63 F. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ARTT. 1 E 2 - QUALIFICAZIONE DI INTERESSENZE, VICINIE, ETC. QUALI "COMUNITA' PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/63 F. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ARTT. 1 E 2 - QUALIFICAZIONE DI INTERESSENZE, VICINIE, ETC. QUALI "COMUNITA' PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il dubbio che la legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 abbia restituito alle interessenze, vicinie e altre comunita' e associazioni agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il carattere di diritti "individuali" di proprieta' o di servitu', non vale a far ritenere la legge stessa viziata da illegittimita' costituzionale per contrasto coi principi dell'ordinamento dello Stato, che viceversa equiparerebbero quelle associazioni ad enti di diritto pubblico. Infatti non soltanto nella maggior parte dei casi i rapporti che sono stati regolati dalla legge provinciale possono profilarsi come rapporti di diritto privato, ma inoltre far dipendere in toto la legittimita' della legge dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, norme e tradizioni anteriori all'entrata in vigore della legislazione italiana nella provincia di Bolzano, porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalita' in materia.
Il dubbio che la legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 abbia restituito alle interessenze, vicinie e altre comunita' e associazioni agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il carattere di diritti "individuali" di proprieta' o di servitu', non vale a far ritenere la legge stessa viziata da illegittimita' costituzionale per contrasto coi principi dell'ordinamento dello Stato, che viceversa equiparerebbero quelle associazioni ad enti di diritto pubblico. Infatti non soltanto nella maggior parte dei casi i rapporti che sono stati regolati dalla legge provinciale possono profilarsi come rapporti di diritto privato, ma inoltre far dipendere in toto la legittimita' della legge dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, norme e tradizioni anteriori all'entrata in vigore della legislazione italiana nella provincia di Bolzano, porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalita' in materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 11
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte