Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/63 G. GIURISDIZIONE E COMPETENZA - DETERMINAZIONE DEI MODI DI ESTINZIONE DEI PROCESSI - COMPETENZA LEGISLATIVA - SPETTANZA ALLO STATO - FATTISPECIE - LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 7 GENNAIO 1959, N. 2, ART. 20, IN MATERIA DI USI CIVICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/63 G. GIURISDIZIONE E COMPETENZA - DETERMINAZIONE DEI MODI DI ESTINZIONE DEI PROCESSI - COMPETENZA LEGISLATIVA - SPETTANZA ALLO STATO - FATTISPECIE - LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 7 GENNAIO 1959, N. 2, ART. 20, IN MATERIA DI USI CIVICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina dei modi di estinzione del processo e in conseguenza, della competenza e della giurisdizione, e' riservata allo Stato. Pertanto e' viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 20 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, che ordina al giudice di dichiarare, d'ufficio e su richiesta di parte, estinti i processi in corso attinenti alla materia regolata ex novo dalla legge stessa, e dispone come conseguenza di questa dichiarazione, la cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario.
La disciplina dei modi di estinzione del processo e in conseguenza, della competenza e della giurisdizione, e' riservata allo Stato. Pertanto e' viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 20 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, che ordina al giudice di dichiarare, d'ufficio e su richiesta di parte, estinti i processi in corso attinenti alla materia regolata ex novo dalla legge stessa, e dispone come conseguenza di questa dichiarazione, la cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 11
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte