Sentenza 87/1963 (ECLI:IT:COST:1963:87)
Massima numero 1862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861


Titolo
SENT. 87/63 H. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI - LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1959, N. 2, ART. 20 - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI ESTINZIONE DEI PROCESSI IN CORSO - CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE SUL LIBRO FONDIARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE - INUTILITA' DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA NORMA ENUNCIATIVA DI UNA CONSEGUENZA GIURIDICA ALLA QUALE SI PERVERREBBE EGUALMENTE IN APPLICAZIONE DI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ad escludere la pronuncia di illegittimita' di una norma non vale addurre l'inutilita' pratica della pronuncia stessa, poiche' la Corte non puo' e non deve esaminare altro se non se la norma sia in contrasto con la Costituzione: occuparsi degli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' e' compito del giudice ordinario (nella specie, ritenuto illegittimo l'art. 20 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 che nell'intento di completare la disciplina sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni, conteneva norme di natura processuale, dirette a regolare la sorte dei giudizi in corso inerenti ai rapporti sottoposti a quella disciplina, la Corte ha affermato il principio ora esposto per superare la tesi di una parte che sosteneva l'inutilita' della pronuncia di incostituzionalita' sotto il riflesso che il citato articolo 20 avrebbe inteso soltanto enunciare una conseguenza giuridica cui si perverrebbe ugualmente in applicazione di principi generali dell'ordinamento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 11

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte