Sentenza 88/1963 (ECLI:IT:COST:1963:88)
Massima numero 1863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  25/05/1963;  Decisione del  25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1864


Titolo
SENT. 88/63 A. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - QUALITA' DI PUBBLICO IMPIEGATO - DIFFERENZE CON LA QUALITA' DI IMPIEGATO PRIVATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE. (D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1).

Testo
Nel concetto di condizioni personali e sociali richiamato nell'art. 3, 1x comma, della Costituzione, non puo' includersi anche la qualita' di impiegato pubblico, perche' alla stessa stregua si potrebbe dubitare della legittimita' costituzionale di tutte le norme che regolano lo status inerente al pubblico impiego in modo diverso da quello degli impiegati privati, retto da leggi prevalentemente economiche, alle quali si adegua la validita' dei contraenti, laddove e' evidente la necessita' che il primo sia disciplinato diversamente, sia quanto ai criteri per l'assunzione dei dipendenti (tra i quali, per l'art. 97 Cost., la regola del concorso salvo i casi stabiliti dalla legge) sia per quanto riguarda la disciplina, le promozioni, i trasferimenti, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza. Nemmeno sarebbe giusto sopravvalutare la differenza di trattamento fra le due figure di rapporto d'impiego, pubblico o privato, per quanto concerne l'assoggettamento delle retribuzioni alla espropriazione forzata specialmente dopo la riforma apportata a questa materia, relativamente ai rapporti privati, d'impiego e di lavoro con il D.L.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548. Tale riforma ha avvicinato sensibilmente la tutela dei dipendenti privati a quella dei dipendenti pubblici, in modo che puo' ritenersi adeguato alle differenze che corrono tra i due tipi di rapporto, tenuto anche conto del fatto che la misura delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e' stabilita da norme giuridiche dettate in funzione dei bisogni essenziali di questi, considerati a seconda del grado, delle responsabilita' assunte e del prestigio necessario all'ufficio, ma nei limiti che sono consentiti dalle finanze dell'ente pubblico, e che d'altra parte sono compensate da garanzie di stabilita' dell'impiego, che non si trovano nei rapporti di diritto privato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte