Sentenza 88/1963 (ECLI:IT:COST:1963:88)
Massima numero 1864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
25/05/1963; Decisione del
25/05/1963
Deposito del 08/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1863
Titolo
SENT. 88/63 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - RESPONSABILITA' DIRETTA - COST. ART. 28 - SOTTRAZIONE DI BENI ALL'AZIONE ESECUTIVA - DIFFERENZE - RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO - ESTENSIONE ALLO STATO - RIVALSA DELLO STATO SULLE RETRIBUZIONI DEL DIPENDENTE - LIMITI. PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILITA' DIRETTA DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO - COST. ART. 28 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 88/63 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - RESPONSABILITA' DIRETTA - COST. ART. 28 - SOTTRAZIONE DI BENI ALL'AZIONE ESECUTIVA - DIFFERENZE - RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO - ESTENSIONE ALLO STATO - RIVALSA DELLO STATO SULLE RETRIBUZIONI DEL DIPENDENTE - LIMITI. PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILITA' DIRETTA DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO - COST. ART. 28 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Altro e' l'affermazione della sussistenza di una responsabilita' diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato o degli enti pubblici, altro la sottrazione di tutti i beni patrimoniali di costoro alle azioni esecutive derivanti da tale responsabilita': e' infatti concepibile che questa possa trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti esistenti nel patrimonio del debitore, come - inversamente - potrebbe avvenire che le retribuzioni del dipendente responsabile fossero del tutto insufficienti allo scopo anche se non esistesse la disposizione di cui si discute. La garanzia prestata dall'art. 28 della Costituzione non si esaurisce nell'affermazione della responsabilita' del funzionario o del dipendente pubblico, in quanto la responsabilita' civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici, contro i quali pertanto potra' rivolgere la propria azione il soggetto leso nei propri diritti, mentre poi lo Stato o altro ente pubblico potra' rivalersi a sua volta sulle retribuzioni del dipendente responsabile fino alla concorrenza di un quinto, a norma dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950 n. 180.
Altro e' l'affermazione della sussistenza di una responsabilita' diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato o degli enti pubblici, altro la sottrazione di tutti i beni patrimoniali di costoro alle azioni esecutive derivanti da tale responsabilita': e' infatti concepibile che questa possa trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti esistenti nel patrimonio del debitore, come - inversamente - potrebbe avvenire che le retribuzioni del dipendente responsabile fossero del tutto insufficienti allo scopo anche se non esistesse la disposizione di cui si discute. La garanzia prestata dall'art. 28 della Costituzione non si esaurisce nell'affermazione della responsabilita' del funzionario o del dipendente pubblico, in quanto la responsabilita' civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici, contro i quali pertanto potra' rivolgere la propria azione il soggetto leso nei propri diritti, mentre poi lo Stato o altro ente pubblico potra' rivalersi a sua volta sulle retribuzioni del dipendente responsabile fino alla concorrenza di un quinto, a norma dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950 n. 180.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte