Sentenza 24/2020 (ECLI:IT:COST:2020:24)
Massima numero 42453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42454  42455


Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 2

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

legge  29/07/2010  n. 120  art. 19  co. 2

legge  29/07/2010  n. 120  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte