Sentenza 90/1963 (ECLI:IT:COST:1963:90)
Massima numero 1867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
06/06/1963; Decisione del
06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1866
Titolo
SENT. 90/63 B. PROCEDIMENTO PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 170 - NOTIFICAZIONI AD IMPUTATI IRREPERIBILI - FATTISPECIE - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL GIUDIZIO PER DECRETO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 170 QUANDO L'IRREPERIBILITA' E' ACCERTATA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO COSI' DETTO MONITORIO - NECESSITA' DI SEGUIRE LA PROCEDURA ORDINARIA - INOPERATIVITA' DEL DECRETO DEL PRETORE - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/63 B. PROCEDIMENTO PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 170 - NOTIFICAZIONI AD IMPUTATI IRREPERIBILI - FATTISPECIE - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL GIUDIZIO PER DECRETO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 170 QUANDO L'IRREPERIBILITA' E' ACCERTATA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO COSI' DETTO MONITORIO - NECESSITA' DI SEGUIRE LA PROCEDURA ORDINARIA - INOPERATIVITA' DEL DECRETO DEL PRETORE - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 170 Codice di procedura penale, il quale stabilisce che nel caso di irreperibilita' dell'imputato, la notificazione e' effettuata mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio (il quale non potra' sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di condanna di cui all'art. 509 Codice di procedura penale), non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiche' deve essere interpretato in coordinamento con le altre norme che fanno parte del sistema delle notificazioni, come quelle che disciplinano il giudizio per decreto (in particolare l'art. 509). In base a tale coordinamento l'art. 170 non puo' trovare applicazione quando l'irreperibilita' e' accertata in relazione al procedimento monitorio. In tal ipotesi occorre seguire la procedura ordinaria, restando percio' inoperante il decreto emesso dal Pretore, affinche' il difensore, nell'ambito di tale procedura, possa avvalersi di tutte le facolta' che, di regola, la legge gli consente, compresa l'impugnazione.
L'art. 170 Codice di procedura penale, il quale stabilisce che nel caso di irreperibilita' dell'imputato, la notificazione e' effettuata mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio (il quale non potra' sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di condanna di cui all'art. 509 Codice di procedura penale), non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiche' deve essere interpretato in coordinamento con le altre norme che fanno parte del sistema delle notificazioni, come quelle che disciplinano il giudizio per decreto (in particolare l'art. 509). In base a tale coordinamento l'art. 170 non puo' trovare applicazione quando l'irreperibilita' e' accertata in relazione al procedimento monitorio. In tal ipotesi occorre seguire la procedura ordinaria, restando percio' inoperante il decreto emesso dal Pretore, affinche' il difensore, nell'ambito di tale procedura, possa avvalersi di tutte le facolta' che, di regola, la legge gli consente, compresa l'impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte