Sentenza 91/1963 (ECLI:IT:COST:1963:91)
Massima numero 1868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1869


Titolo
SENT. 91/63 A. ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - NOZIONE - RIFERIMENTO TEMPORALE - (COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA) - LEGGE 1x DICEMBRE 1961, N. 1441 - INDENNIZZO PURAMENTE SIMBOLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In qualunque modo voglia configurarsi l'indennizzo previsto dall'art. 42, 3x comma, della Costituzione, esso deve pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione. E la realta' delle cose, oltre che la logica del sitema, impongono di considerare non conforme alla norma costituzionale la determinazione dell'indennita' effettuata sul valore della cosa al tempo dell'occupazione, specie quando esista dissociazione tra la situazione esistente al momento in cui le espropriazioni furono o saranno compiute e quella in cui le occupazioni ebbero inizio: tanto piu' se tra i due periodi si siano inseriti eventi perturbatori, quali la svalutazione monetaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della legge 1x dicembre 1961, n. 1441, la quale, fissando la determinazione dell'indennita' con riferimento al tempo dell'occupazione dei suoli sui quali furono successivamente costruiti i ricoveri antiaerei anziche' al tempo dell'espropriazione, ha determinato un indennizzo che in pratica e' null'altro che un simbolo). Cfr.: Sent. 67/59

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte