Sentenza 91/1963 (ECLI:IT:COST:1963:91)
Massima numero 1869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1868


Titolo
SENT. 91/63 B. ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DI ESPROPRIO - POTERE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI. (COSTITUZIONE, ART. 42, 3x COMMA).

Testo
In tema di espropriazione della proprieta' per motivi di interesse generale, il legislatore puo' fissare discrezionalmente i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, purche' tali criteri siano adottati in vista degli scopi di interesse pubblico che la legge deve perseguire. Non risponde a tali scopi - e quindi e' illegittima - una norma che crei, con effetto retroattivo, una situazione volta ad attuare la sanatoria di uno stato di cose preesistenti, al fine di esimere l'amministrazione da un obbligo sancito dalla Costituzione (cfr. sent. 67/1959). Accertare se il legislatore abbia adottato i criteri necessari al raggiungimento della finalita' della norma non significa compiere un apprezzamento sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore, ne significa giudicare della giustizia o della equita' del dettato legislativo, ma costituisce una tipica espressione del sindacato di legittimita' costituzionale, essendo precipua caratteristica di tale giudizio di constatare se una norma sia in contrasto con la Costituzione o con i fini che la norma doveva raggiungere in adempimento di un precetto costituzionale. Analogamente, rientra nell'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale, accertare se l'indennita' di esproprio fissata dal legislatore sia o non sia simbolica, giacche' non si tratta di sindacare se i criteri di determinazione dell'indennizzo diano luogo ad una indennita' giusta, equa o congrua, ma di accertare se l'indennita' sia veramente tale e non una semplice apparenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte