Sentenza 92/1963 (ECLI:IT:COST:1963:92)
Massima numero 1871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/06/1963; Decisione del
06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1870
Titolo
SENT. 92/63 B. IMPOSTE E TASSE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269 (LEGGE DI REGISTRO) - TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' DI UN BENE CUI SEGUA LA RIUNIONE AD ESSA DELL'USUFRUTTO - INCONVENIENTI CHE DERIVANO DAL VIGENTE SISTEMA DI IMPOSIZIONE PREVISTO NEGLI ARTT. 20 E 21 - NON COSTITUISCONO VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SINDACABILITA' DELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE ALLORCHE' SI SIANO MANTENUTE ENTRO LIMITI RAZIONALI.
SENT. 92/63 B. IMPOSTE E TASSE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269 (LEGGE DI REGISTRO) - TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' DI UN BENE CUI SEGUA LA RIUNIONE AD ESSA DELL'USUFRUTTO - INCONVENIENTI CHE DERIVANO DAL VIGENTE SISTEMA DI IMPOSIZIONE PREVISTO NEGLI ARTT. 20 E 21 - NON COSTITUISCONO VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SINDACABILITA' DELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE ALLORCHE' SI SIANO MANTENUTE ENTRO LIMITI RAZIONALI.
Testo
Il trasferimento a titolo oneroso della nuda proprieta' di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa dell'usufrutto, non e' da considerare espressione di una capacita' contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente allorche' il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Ne' e' esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro - differenza che si adegua essa stessa alla diversita' delle situazioni e ne e' testimonianza -, sia sufficiente di per se' sola a ricostituire l'equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione tributaria. Infatti la diversita' del titolo giuridico dell'acquisto nei due casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto adempie -(secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non sindacabile da parte della Corte costituzionale allorche' si sia mantenuta entro limiti razionali)- di indice rivelatore della ricchezza. Anche se appare incontestabile che il sistema di imposizione previsto dagli artt. 20 e 21 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, puo' dare luogo ad inconvenienti e che lo stesso non e' in tutto in armonia con i principi cui la legge si informa in materia di imposta sui trasferimenti, i quali non siano sottoposti a condizione, e' tuttavia da escludere che tali inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica legislativa, siano da configurare come vizi di incostituzionalita'. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge di registro in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo all'art. 20 della medesima legge.
Il trasferimento a titolo oneroso della nuda proprieta' di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa dell'usufrutto, non e' da considerare espressione di una capacita' contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente allorche' il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Ne' e' esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro - differenza che si adegua essa stessa alla diversita' delle situazioni e ne e' testimonianza -, sia sufficiente di per se' sola a ricostituire l'equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione tributaria. Infatti la diversita' del titolo giuridico dell'acquisto nei due casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto adempie -(secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non sindacabile da parte della Corte costituzionale allorche' si sia mantenuta entro limiti razionali)- di indice rivelatore della ricchezza. Anche se appare incontestabile che il sistema di imposizione previsto dagli artt. 20 e 21 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, puo' dare luogo ad inconvenienti e che lo stesso non e' in tutto in armonia con i principi cui la legge si informa in materia di imposta sui trasferimenti, i quali non siano sottoposti a condizione, e' tuttavia da escludere che tali inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica legislativa, siano da configurare come vizi di incostituzionalita'. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge di registro in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo all'art. 20 della medesima legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte