Sentenza 93/1963 (ECLI:IT:COST:1963:93)
Massima numero 1872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1873  1874  1875


Titolo
SENT. 93/63 A. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI COMUNALI - SPECIALE DIRITTO ISTITUITO DALL'ART. 6, SECONDO COMMA, LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE - DIFFERENZE COI "DIRITTI ACCESSORI" E COI "DIRITTI SPECIALI" PREVISTI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 100 E DALL'ART. 25 DEL T.U. SULLA FINANZA LOCALE.

Testo
Lo "speciale diritto" istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore dei Comuni nei quali ha luogo "l'asportazione" della sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acqua da tavola, e' un'imposta che colpisce il fatto della produzione e non ha che vedere ne' coi "diritti eccessori", previsti dall'art. 100 t.u. sulla finanza locale, ne' coi "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del medesimo testo unico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte