Sentenza 93/1963 (ECLI:IT:COST:1963:93)
Massima numero 1873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1872  1874  1875


Titolo
SENT. 93/63 B. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI COMUNALI - SPECIALE DIRITTO ISTITUITO DALL'ART. 6, SECONDO COMMA, LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703 - IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE IMPOSITORE E DEL SOGGETTO PASSIVO - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE EX ART. 23 COST..

Testo
Per quanto dal secondo comma dell'art. 6 legge 2 luglio 1952, n. 703, possa con sufficiente chiarezza desumersi che l'ente impositore dello "speciale diritto" ivi previsto e' il Comune "dove trovasi la sorgente" e che il soggetto passivo dell'imposta e' quello che "asporta" l'acqua, o per conto del quale "l'asportazione" ha luogo, eventuali dubbi interpretativi al riguardo attengono alla interpretazione della legge e non involgono un problema di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 23 Cost., posto che e' certamente da escludere l'attribuzione di un potere discrezionale dalla legge all'autorita' amministrativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte