Sentenza 93/1963 (ECLI:IT:COST:1963:93)
Massima numero 1874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1872  1873  1875


Titolo
SENT. 93/63 C. TRIBUTI LOCALI - LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703, ART. 6 - SPECIALE DIRITTO SULL'ASPORTAZIONE DELL'ACQUA MINERALE - MANCANZA NELLA LEGGE DI UNA COMPLETA DISCIPLINA DEL TRIBUTO IN CONTRASTO CON L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ASSIMILAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - NON DECISIVITA' - DESUMIBILITA' DALL'ORDINAMENTO DI UN COMPIUTO SISTEMA DI NORME APPLICABILI NELLA SPECIE - GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE EX ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA.

Testo
Pur mancando nella legge 2 luglio 1952 n. 703, concernente lo speciale diritto sull'asportazione dell'acqua minerale, una completa disciplina del tributo, nell'ordinamento vigente puo' desumersi un compiuto sistema di norme applicabili al caso di specie. Da tale considerazione deriva che la mancanza di disposizioni particolari non fa comunque venir meno in ordine al tributo de quo la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 113 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte