Sentenza 93/1963 (ECLI:IT:COST:1963:93)
Massima numero 1875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1872  1873  1874


Titolo
SENT. 93/63 D. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI COMUNALI - SPECIALE DIRITTO ISTITUITO DALL'ART. 6, SECONDO COMMA, LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703 - FISSAZIONE, NELLA LEGGE, DEL SOLO LIMITE MASSIMO DELL'ALIQUOTA DEL TRIBUTO - OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DESUMIBILE DALL'ART. 23 COST..

Testo
Il principio, desumibile dall'art. 23 Cost., che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri d'imposizione tributaria conferiti all'autorita' amministrativa, deve considerarsi soddisfatto quando la legge fissi un limite massimo, di tenore non elevato, dell'aliquota del tributo. Per tale ragione non contrasta con l'art. 23 Cost., l'art. 6, secondo comma, legge 2 luglio 1952, n. 703, che fissa nel 3 per cento, rispetto al valore dell'acqua al momento dell'asportazione, il limite massimo dello speciale diritto in favore dei Comuni ove ha luogo l'asportazione, dalla sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acque da tavola.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte