Sentenza 24/2020 (ECLI:IT:COST:2020:24)
Massima numero 42454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
16/01/2020; Decisione del
16/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. La disposizione censurata dal TAR Marche e dal Tribunale di Lecco ricollega, in via automatica, il medesimo effetto - la revoca del titolo abilitativo - a una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali, le quali, ove non detentive, sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida. Inoltre, essendo l'irrogazione delle misure di sicurezza "individualizzata" - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive, la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall'applicazione automatica della revoca della patente, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, detta revoca alla funzione rieducativa della misura irrogata. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della revoca amministrativa del prefetto rispetto alla discrezionalità della parallela misura adottabile dal magistrato di sorveglianza.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. La disposizione censurata dal TAR Marche e dal Tribunale di Lecco ricollega, in via automatica, il medesimo effetto - la revoca del titolo abilitativo - a una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali, le quali, ove non detentive, sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida. Inoltre, essendo l'irrogazione delle misure di sicurezza "individualizzata" - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive, la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall'applicazione automatica della revoca della patente, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, detta revoca alla funzione rieducativa della misura irrogata. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della revoca amministrativa del prefetto rispetto alla discrezionalità della parallela misura adottabile dal magistrato di sorveglianza.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
legge
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
legge
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte