Ordinanza 96/1963 (ECLI:IT:COST:1963:96)
Massima numero 1878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
06/06/1963; Decisione del
06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 21, TERZA COMMA, SECONDA PARTE: ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD ULTERIORE MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI CONTRIBUTI VERSATI DOPO LA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SUPPLEMENTO - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - JUS SUPERVE-NIENS: LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' AL FINE DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 96/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 21, TERZA COMMA, SECONDA PARTE: ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD ULTERIORE MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI CONTRIBUTI VERSATI DOPO LA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SUPPLEMENTO - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - JUS SUPERVE-NIENS: LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' AL FINE DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso a un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime.
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso a un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte