Ordinanza 101/1963 (ECLI:IT:COST:1963:101)
Massima numero 1883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  06/06/1963;  Decisione del  06/06/1963
Deposito del 18/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 101/63. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENZIOSO ELETTORALE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI COMUNALI - ART. 15, N. 9 T.U. N. 570 DEL 1960 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 48 E 51 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 48 E 51; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 9).

Testo
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezioni comunali la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 9 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24,42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte