Sentenza 104/1963 (ECLI:IT:COST:1963:104)
Massima numero 1886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1887


Titolo
SENT. 104/63 A. RIFORMA FONDIARIA - ART. 6 LEGGE STRALCIO 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE.

Testo
Il compito assegnato alla Commissione censuaria centrale dall'art. 6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, consistente in accertamenti tecnici, di mero fatto, in ordine alla estensione, alla classe di produttivita', alla qualita' di cultura del fondo, onde riscontrare la eventuale divergenza fra i dati del vecchio catasto e la situazione effettiva (quale poteva presumersi esistente con riferimento alla data del 15 novembre 1949), rientra fra le attribuzioni di natura amministrativa di tale commissione, anche se esso si esplica attraverso un procedimento svolgentesi in contraddittorio fra l'ente espropriante e il proprietario espropriato, caratteristico di quella categoria di atti amministrativi che si sogliono contrassegnare con il nome di "decisioni". E' da escludere che la mancata impugnativa del deliberato della Commissione conferisca a questo efficacia di giudicato, ed altresi' che sia possibile proporre alcun ricorso avverso il medesimo, secondo puo' desumersi anche dall'ultimo comma dello stesso art. 6 che esclude ogni altra specie di reclamo avverso le risultanze del catasto per quanto riguarda la qualita' e classe dei terreni; tenendo inoltre presente che se fosse altrimenti, il giudizio sulla regolarita' degli atti integrativi del procedimento di formazione del decreto delegato di esproprio verrebbe, per il solo fatto della richiesta di correzione dei dati risultanti dal vecchio catasto, ad essere sottratto alla conoscenza della Corte, cui invece compete di sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere delegato, ed in particolare di quelle fra esse che vengono in considerazione nella specie, riguardanti la consistenza della proprieta' da assumere a base del provvedimento espropriativo. Il fatto che l'Ente di riforma rimanga vincolato alla decisione della Commissione censuaria centrale sul ricorso ad essa proposto non puo' eliminare il vizio dell'eccesso di delega del provvedimento espropriativo ove venga dimostrato che la decisione stessa non si sia uniformata, nella revisione dei dati catastali, ai criteri generali posti dall'art. 4 legge stralcio e confermati dal successivo art. 6.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte