Sentenza 104/1963 (ECLI:IT:COST:1963:104)
Massima numero 1887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1886


Titolo
SENT. 104/63 B. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE OBIETTIVA DELLA PROPRIETA' ESPROPRIANDA - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4269 - ECCESSO DI DELEGA.

Testo
La data del 15 novembre 1949 costituisce - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge stralcio - un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprieta' assoggettabile ad esproprio. E poiche' elemento di tale situazione obiettiva, che entra a determinare la "consistenza" della proprieta' stessa, e' la estensione, e' sufficiente l'errore in corso in ordine ad esso per far ritenere sussistente l'eccesso di delega denunciato. (E' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269 in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo della estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non e' stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensi' con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte