Sentenza 105/1963 (ECLI:IT:COST:1963:105)
Massima numero 1888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1889  1890


Titolo
SENT. 105/63 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - NATURA GIURIDICA - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE ORDINARIA E STIPENDIO OLTRE IL LIMITE DI LIRE 60.000 - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - NON SUSSISTE. (LEGGE 12 APRILE 1949, N. 149, ART. 14, MODIFIC. DALL'ART. 14 LEGGE 8 APRILE 1952, N. 212; COST., ART. 36).

Testo
Posto che, - qualsiasi concezione voglia accogliersi circa la natura della pensione e pur ammettendo che questa rappresenti un'integrazione del trattamento economico del prestatore d'opera -, non si puo' negare che essa assolva un ruolo previdenziale e si colleghi, nell'an e nel quantum, alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto, non puo' dirsi in contrasto col principio della proporzionalita' della retribuzione, alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, posto dall'art. 36 Cost., il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto, per effetto dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modif. dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, quando con esso concorra il godimento di un qualche trattamento di attivita'. Infatti il godimento di quest'ultimo riduce, quanto meno, l'esigenza previdenziale in funzione della quale la provvidenza fu predisposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte