Sentenza 105/1963 (ECLI:IT:COST:1963:105)
Massima numero 1889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1888  1890


Titolo
SENT. 105/63 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE ORDINARIA E STIPENDIO, OLTRE IL LIMITE DI LIRE 60.000 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 35 E 37 COST. - NON SUSSISTE. (LEGGE 12 APRILE 1949, N. 149, ART. 14, MODIFICATO DALL'ART. 14 LEGGE 8 APRILE 1952, N. 212; COST., ARTT. 35 E 37).

Testo
In virtu' della naturale correlazione tra pensione e situazione particolare dell'avente diritto e' da escludere che gli artt. 35 e 37 Cost. risultino in alcun modo lesi da disposizioni le quali, come quella dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, senza essere arbitrarie, limitino, in presenza di redditi di lavoro in atto, il diritto alla pensione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte