Sentenza 105/1963 (ECLI:IT:COST:1963:105)
Massima numero 1890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1888  1889


Titolo
SENT. 105/63 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE ORDINARIA E STIPENDIO OLTRE IL LIMITE DI LIRE 60.000 - CONTRASTO CON L'ART. 4 COST. - NON SUSSISTE. (COST., ART. 4; LEGGE 12 APRILE 1949, N. 149, ART. 14, MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 8 APRILE 1952, N. 212).

Testo
L'imposizione di un limite alla cumulabilita' di una pensione con uno stipendio, entrambi a carico della finanza pubblica, non incide ne' sul diritto al lavoro - inteso dallo art. 4 Cost., nel senso generico di possibilita' giuridica di accedere, in possesso dei requisiti legittimamente prefissati, ai posti di lavoro disponibili -, ne' comprime le condizioni che rendono effettivo questo diritto e consistenti nella determinazione e nel mantenimento a opera dello Stato di una situazione di fatto tale da aprire concretamente, alla generalita' dei cittadini, la possibilita' di procurarsi un posto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte