Sentenza 106/1963 (ECLI:IT:COST:1963:106)
Massima numero 1892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1891  1893  1894


Titolo
SENT. 106/63 B. SINDACATI - PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE E DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - GIUSTIFICA L'ENUCLEAZIONE DI CATEGORIE E SUBCATEGORIE DA UNA CATEGORIA PIU' GENERALE - NON IMPLICA LA PERDITA DELLA RAPPRESENTANZA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI PREESISTENTI. (COSTITUZIONE, ART. 39).

Testo
L'enucleazione di categorie e subcategorie in altre e diverse, o l'aggrupparsi e fondersi di piu' categorie in una sola, e' conforme alla dinamica delle forze del lavoro ed espressione del principio di liberta' sindacale, enunciato nell'art. 39 Cost. Ma cio' non puo' comportare che, quando ancora non e' stata data esecuzione al precetto del quarto comma del cit. art. 39, le organizzazioni preesistenti perdano la rappresentanza, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori che esercitano un'attivita' identica a quella oggetto di sopravvenute associazioni sindacali e di sopraggiunti contratti collettivi: le antiche organizzazioni continuano, invece, a rappresentare le imprese e i lavoratori che ad esse aderiscono e gli antichi contratti collettivi a regolare i reciproci rapporti delle imprese e dei lavoratori rappresentati dalle associazioni stipulanti. (Sulla prima parte della massima cfr. sent. 8 maggio 1963, n. 70).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte