Sentenza 106/1963 (ECLI:IT:COST:1963:106)
Massima numero 1893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/06/1963; Decisione del
07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/63 C. LAVORO - LAVORAZIONE DEL LATTE - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 105, E D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 106 - L'UNO REGOLA ANCHE I RAPPORTI DI LAVORO DI UNA CATEGORIA DI LAVORATORI REGOLATI DALL'ALTRO - SOSTANZIALE CONCORSO DI CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - POTERE DI SCELTA DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE - RECEZIONE NEI DECRETI DELEGATI DI ENTRAMBI I CONTRATTI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I FINI DELLA LEGGE DELEGANTE - SUPERAMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLA DUPLICITA' DI DISCIPLINA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39 E 76 DELLA COSTITUZIONE - DECRETO N. 105 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECRETO N. 106 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 106/63 C. LAVORO - LAVORAZIONE DEL LATTE - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 105, E D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 106 - L'UNO REGOLA ANCHE I RAPPORTI DI LAVORO DI UNA CATEGORIA DI LAVORATORI REGOLATI DALL'ALTRO - SOSTANZIALE CONCORSO DI CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - POTERE DI SCELTA DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE - RECEZIONE NEI DECRETI DELEGATI DI ENTRAMBI I CONTRATTI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I FINI DELLA LEGGE DELEGANTE - SUPERAMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLA DUPLICITA' DI DISCIPLINA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39 E 76 DELLA COSTITUZIONE - DECRETO N. 105 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECRETO N. 106 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il sistema introdotto con la legge 14 luglio 1959, n. 741, che ha delegato il Governo a rendere obbligatori erga omnes i contratti collettivi e gli accordi economici esistenti, e' un sistema transitorio ed eccezionale, che non deve ledere la liberta' e l'autonomia sindacale. Poiche' solo in questi limiti esso puo' considerarsi non in contrasto con l'art. 39 Cost., resta fuori dell'ambito della delegazione il caso di due contratti, depositati a sensi della legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria, sia che uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie, sia che regoli quelli della stessa categoria, nell'ambito di una categoria piu' vasta: infatti, ogni scelta, da parte del legislatore delegato, del contratto da rendere efficace erga omnes, violerebbe la liberta' e l'autonomia sindacale. Sono pertanto illegittimi il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105 e il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106 - quest'ultimo in quanto si riferisce alla categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare - il primo dei quali ha attribuito efficacia erga omnes al contratto collettivo stipulato l'11 febbraio - 12 marzo 1959 tra l'Associazione nazionale Centrali del latte d'Italia e le organizzazioni competenti dei lavoratori, relativamente al personale delle centrali del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare; mentre il secondo ha attribuito la stessa efficacia al contratto collettivo 9 dicembre 1957, stipulato fra l'Associazione italiana lattiero-casearia e le competenti associazioni sindacali dei lavoratori.
Il sistema introdotto con la legge 14 luglio 1959, n. 741, che ha delegato il Governo a rendere obbligatori erga omnes i contratti collettivi e gli accordi economici esistenti, e' un sistema transitorio ed eccezionale, che non deve ledere la liberta' e l'autonomia sindacale. Poiche' solo in questi limiti esso puo' considerarsi non in contrasto con l'art. 39 Cost., resta fuori dell'ambito della delegazione il caso di due contratti, depositati a sensi della legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria, sia che uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie, sia che regoli quelli della stessa categoria, nell'ambito di una categoria piu' vasta: infatti, ogni scelta, da parte del legislatore delegato, del contratto da rendere efficace erga omnes, violerebbe la liberta' e l'autonomia sindacale. Sono pertanto illegittimi il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105 e il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106 - quest'ultimo in quanto si riferisce alla categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare - il primo dei quali ha attribuito efficacia erga omnes al contratto collettivo stipulato l'11 febbraio - 12 marzo 1959 tra l'Associazione nazionale Centrali del latte d'Italia e le organizzazioni competenti dei lavoratori, relativamente al personale delle centrali del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare; mentre il secondo ha attribuito la stessa efficacia al contratto collettivo 9 dicembre 1957, stipulato fra l'Associazione italiana lattiero-casearia e le competenti associazioni sindacali dei lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte