Sentenza 106/1963 (ECLI:IT:COST:1963:106)
Massima numero 1894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1891  1892  1893


Titolo
SENT. 106/63 D. LAVORO - LAVORAZIONE DEL LATTE - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 105, E D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 106 - L'UNO REGOLA ANCHE I RAPPORTI DI LAVORO DI UNA CATEGORIA DI LAVORATORI REGOLATI DALL'ALTRO - SOSTANZIALE CONCORSO DI CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - POTERE DI SCELTA DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE - RECEZIONE NEI DECRETI DELEGATI DI ENTRAMBI I CONTRATTI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I FINI DELLA LEGGE DELEGANTE - SUPERAMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLA DUPLICITA' DI DISCIPLINA - ESCLUSIONE.

Testo
Di fronte a due contratti collettivi, depositati a sensi di legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria, il legislatore delegato, cosi' come non puo' scegliere quale dei due contratti rendere obbligatorio erga omnes, in attuazione della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, cosi' non puo' neppure renderli obbligatori entrambi, perche' anche in questa seconda ipotesi si configurerebbe l'esercizio di un potere non conferito al Governo e in contrasto col fine della legge, che e' quello di assicurare a tutti gli appartenenti alla medesima categoria un identico minimo trattamento economico e normativo. Ne' la situazione, creata dal contemporaneo vigore di piu' leggi nella medesima materia, puo' essere risolta dal giudice ordinario, col ricorso a principi generali, ovviamente inapplicabili nell'ipotesi considerata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte