Sentenza 107/1963 (ECLI:IT:COST:1963:107)
Massima numero 1895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/06/1963; Decisione del
07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1896
Titolo
SENT. 107/63 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 9, SECONDO COMMA - DIFFIDA DELL'I.N.A.I.L. AL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE A FARE LA DENUNCIA DEI LAVORI ENTRO UN TERMINE STABILITO - PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL TITOLO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA ESECUZIONE PRIVILEGIATA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICAZIONE NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DELLA ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - POTESTA' DI RICORRERE EX ARTT. 14 DEL R.D. 25 NOVEMBRE 1940, N. 1732, E 17 DELLO STESSO DECRETO IMPUGNATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COSTITUZIONE, ARTT. 3, 24 E 113).
SENT. 107/63 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 9, SECONDO COMMA - DIFFIDA DELL'I.N.A.I.L. AL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE A FARE LA DENUNCIA DEI LAVORI ENTRO UN TERMINE STABILITO - PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL TITOLO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA ESECUZIONE PRIVILEGIATA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICAZIONE NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DELLA ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - POTESTA' DI RICORRERE EX ARTT. 14 DEL R.D. 25 NOVEMBRE 1940, N. 1732, E 17 DELLO STESSO DECRETO IMPUGNATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COSTITUZIONE, ARTT. 3, 24 E 113).
Testo
Al fine di evitare laboriose e dispendiose controversie l'art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 prevede una particolare procedura per l'accertamento del debito a carico del datore di lavoro relativo all'assicurazione per gli infortuni. In virtu' di esso la mancata opposizione alla diffida contenente la indicazione delle somme pretese per la mancata denuncia per l'assicurazione infortuni, fa sorgere a carico del datore di lavoro inadempiente l'obbligo di pagamento dei contributi assicurativi accertati dall'istituto. Peraltro tale obbligo di pagamento non e' applicazione del principio, gia' dichiarato incostituzionale del solve et repete, ma semplice conseguenza dell'altro principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo, in seguito alla mancata opposizione del datore di lavoro nei termini stabiliti. La ratio di tale procedura va ricercata nella esigenza di evitare liti giudiziarie laboriose e dispendiose per la risoluzione delle controversie in esame. E poiche' al datore di lavoro e' data la possibilita' in sede esecutiva di opporre tutte quelle ragioni che avrebbe potuto opporre e non oppose in sede di accertamento ex art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non sussiste contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Al fine di evitare laboriose e dispendiose controversie l'art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 prevede una particolare procedura per l'accertamento del debito a carico del datore di lavoro relativo all'assicurazione per gli infortuni. In virtu' di esso la mancata opposizione alla diffida contenente la indicazione delle somme pretese per la mancata denuncia per l'assicurazione infortuni, fa sorgere a carico del datore di lavoro inadempiente l'obbligo di pagamento dei contributi assicurativi accertati dall'istituto. Peraltro tale obbligo di pagamento non e' applicazione del principio, gia' dichiarato incostituzionale del solve et repete, ma semplice conseguenza dell'altro principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo, in seguito alla mancata opposizione del datore di lavoro nei termini stabiliti. La ratio di tale procedura va ricercata nella esigenza di evitare liti giudiziarie laboriose e dispendiose per la risoluzione delle controversie in esame. E poiche' al datore di lavoro e' data la possibilita' in sede esecutiva di opporre tutte quelle ragioni che avrebbe potuto opporre e non oppose in sede di accertamento ex art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non sussiste contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte