Sentenza 107/1963 (ECLI:IT:COST:1963:107)
Massima numero 1896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1895


Titolo
SENT. 107/63 B. TUTELA DEI DIRITTI - TERMINI PER RICORRERE - CONGRUITA' - CRITERI PER VALUTARLA - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 9, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (COST. 3, 24 E 113).

Testo
Il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 9, secondo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per produrre il ricorso all'Ispettorato del lavoro nella fase amministrativa di accertamento e liquidazione del debito di assicurazione, non puo' essere considerato di ristrettezza tale da rendere "estremamente difficile l'esercizio effettivo del diritto". Per valutare la congruita' del termine e' tuttavia anche necessario tenere presente l'esigenza della rapida definizione dei rapporti nell'interesse reciproco delle parti in una materia dalla quale non esula un interesse pubblico. Non sussiste pertanto contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte